Giovedì 11 luglio l’articolata vicenda relativa all’attività aviolancistica di interesse militare svolta dall’ANPdI da velivolo civile sotto il controllo e la regolamentazione del Ministero della Difesa, vivrà un ulteriore passaggio importante davanti al Consiglio di Stato, dove si terrà la discussione in ordine alla legittimità e alla esatta portata della precedente sentenza del Tar del Lazio, risalente all’estate del 2022.
E’ stata l’ANPdI stessa ad attivare il massimo organo di Giustizia Amministrativa, mossa dalla determinata volontà di tutelare la propria dignità sino in fondo, e di escludere in radice ogni speculazione in ordine alla citata pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che già si era espresso favorevolmente al sodalizio statuendo che il provvedimento di ENAC 05.03.2021 di revoca dell’autorizzazione 12.07.2019 all’utilizzo del paracadute emisferico, non riguardava l’attività aviolancistica dell’ANPdI.
L’autorizzazione a monte (e la conseguente revoca), riguardava infatti l’attività di natura sportiva delle Scuole ENAC, soggetta, fino al 2019, all’obbligo di utilizzo del paracadute planante; non riguardava, invece, l’attività di interesse militare dell’ANPdI già autorizzata ad essere effettuata con paracadute emisferico da velivolo civile sin dagli anni ’70, e da ultimo in forza del combinato disposto dell’art.2.7.1 del D.M. 467 T del 1992 e della Circ. 1400 dello SME, non abrogati.
Per quanto l’attesa di una sentenza porti con sé l’ovvia incertezza circa l’esito, l’ANPdI si presenta a questo appuntamento con il conforto di numerosi precedenti normativi, amministrativi, e giurisprudenziali, che negli anni hanno validato l’attività del sodalizio sotto ogni profilo.
Tutto analiticamente documentato.
Ad esempio:
dal 1970 in avanti, varie edizioni della Circ. 1400 dello SME hanno sempre contemplato espressamente l’uso di “velivoli civili”;
1977: lo SME ha comunicato per iscritto che “Il Signor Ministro, ha autorizzato che il personale della ANPDI consegua l’abilitazione al lancio con paracadute effettuando i previsti tre lanci da aerei civili sotto il controllo militare”;
1988: l’Ufficio giuridico dello SME in data 08.09.1988 ha espresso l’esigenza << […] di salvaguardare le attuali competenze dell’A.N.P.d’I. in materia di paracadutismo civile>>;
1988: di conseguenza, il DPR 566/1988 ha stabilito che “vengono riconosciuti validi il brevetto o l’attestato conseguito dal personale civile sotto il controllo dell’autorità militare e rilasciati dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) per specifici interessi militari” (art.21 co.4);
1992: il DM 467T del Ministero dei Trasporti ha riservato un espresso regime derogatorio in capo all’ANPdI, prevedendo che l’attività con paracadute emisferico di interesse militare sotto il controllo del Ministero della Difesa “può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con 250 m di raggio” (art.2.7.1 DM cit.); ergo, l’attività può essere effettuata da velivoli civili in quanto il Ministero dei Trasporti non può che riferirsi ad essi, e non ha competenza a fissare la quota di lancio da vettore militare;
1998: l’Avvocatura Generale dello Stato ha affermato che l’attività aviolancistica dell’A.N.P.d’I. costituisce “un terzo genere di paracadutismo”, “svolto sotto la diretta sorveglianza dell’autorità militare, con caratteristiche peculiari che, per finalità, concezione, modalità tecniche e mezzi impiegati, lo rendono assimilabile a quello militare”;
1998: il Tar di Roma, con sentenza n.1976, in un precedente contenzioso instaurato dall’AeC e conclusosi favorevolmente all’ANPdI, ha statuito che la particolare valenza dell’attività dell’sodalizio è giustificata dal fatto che “Si tratta di un riconoscimento particolare, riservato ad una categoria specifica di soggetti già in possesso di brevetti conseguiti per interessi militari, […] che trova la sua ragione nella preferenza alla preparazione di tipo militare all’attività di lancio ed alla prevalenza quantomeno sul piano storico, che le finalità militari assumono nell’espletamento delle attività aeronautiche”;
2011: ENAC, attraverso il suo Vice Direttore Generale, ha espressamente esentato le Scuole ANPdI dalla normativa sul c.d. lavoro aereo, che, ovviamente, riguarda l’attività da velivoli civili;
2013: il Tribunale di Ravenna, con sentenza n.815/2013, ha statuito che “l’interesse militare alla specifica attività è determinato proprio dalla tipologia di lancio: il Ministero della Difesa e, in special modo, l’Esercito Italiano, sono deputati al monitoraggio dei lanci con paracadute semisferico in quanto attrezzatura utilizzata militarmente in zone di interesse operativo. Il controllo militare sulle abilitazioni ai lanci con fune di vincolo è deputato alla preselezione, in tempo di pace, dei soggetti tecnicamente attrezzati per l’impiego militare in caso di esigenza bellica. Trattasi, quindi, di attività che mantiene la propria natura sportiva ricreativa e la destinazione a soggetti non precipuamente militari, ma che risulta soggetta a un controllo ulteriore, in previsione del potenziale soddisfacimento di esigenze pubblico collettive di tipo militare”;
2013: l’ENAC nel Regolamento per il Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo che recepisce il regime derogatorio del DM 467T del 1992 in capo all’ANPdI, scrive testualmente che “L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPDI) disciplinata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento. 3. L’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m”.
2015: sempre l’ENAC nell’edizione successiva del Regolamento per il Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo attualmente in vigore, afferma nuovamente che “L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPDI) disciplinata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento. 3. L’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m”;
2017: il Tribunale di Verona (Ufficio GIP), con Ordinanza 28.9.2017, ha statuito testualmente che “l’ANPdI è l’unico ente civile …autorizzato a svolgere attività aviolancistica con paracadute a calotta emisferica”;
2021: la Relazione COMFOTER COE prodotta nell’ambito del processo amministrativo, ha affermato che: “Nel corso degli anni, l’attività dell’A.N.P.d’I. è stata svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di paracadutismo, che ha riservato un regime in deroga in virtù della sua specificità, in quanto, anche laddove effettuata con velivoli civili, in uso, per quanto è stato possibile appurare, almeno dal 1977: – si svolge secondo programmi di addestramento e procedure analoghi a quelli militari […]”.
2022: il Tar del Lazio ha affermato che la revoca di ENAC all’autorizzazione all’uso del paracadute emisferico “in nessun punto vieta l’attività di aviolancio svolta dall’Associazione ricorrente”, accertando espressamente che è “circostanza, pacifica, emergente dagli atti … che la ricorrente ANPDI svolge anche attività di aviolancio su aeromobili civili”.
2023: il Direttore Generale di ENAC ha scritto che “In tale contesto, l’ENAC non ha titolo né ad autorizzare né a vietare una attività per la quale non possiede alcuna competenza normativa, come meglio chiarito dalla magistratura amministrativa”.
Come si evince chiaramente da quanto precede, l’ANPdI ha sempre svolto l’attività aviolancistica di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile alla piena luce del sole, attenendosi alla normativa di settore, rispettando le disposizioni delle Autorità interessate, e nella piena consapevolezza di tutti gli aventi causa.
L’Associazione affronta quindi questo passaggio importante con serena determinazione e piena fiducia nella magistratura amministrativa, con la certezza di aver adempiuto ai propri doveri e di aver contribuito fattivamente, nei decenni, alla formazione di migliaia di paracadutisti da avviare alle aviotruppe, e alla promozione dei valori e delle tradizioni della specialità nella società civile.
Seguiranno ulteriori comunicazioni all’esito della decisione del Consiglio di Stato.
Per un ulteriore approfondimento della questione, si rimanda relazione pubblicata sul numero 1-2/2024 di Folgore, alle pagine da 21 a 30.
Folgore!
Mi auguro con tutto il cuore , che questa estenuante diatriba , veda una meritata risoluzione positiva per la Nostra associazione , nella consapevolezza che come nel nostro spirito , non conosciamo resa !
Grazie per il tuo commento Danilo, confidiamo per il meglio
Buongiorno, mi chiede o se alla luce di quanto discusso dal Consiglio di Stato il giorno 11 luglio ci sono novità sulla questione dei salti con tondo FV sospesi ormai da molto tempo…
Grazie mille in anticipo
Buongiorno, al momento non ci sono novità; siamo in attesa della sentenza che sarà divulgata agli organi associativi una volta che sarà resa disponibile dal Consiglio di Stato.