E’ stata pubblicata la pronuncia del Consiglio di Stato che non lascia più dubbi: è sempre stato legittimo l’uso del paracadute emisferico da velivolo civile per gli aviolanci di interesse militare dell’ANPdI
Perché l’ANPdI è stata costretta alla battaglia giudiziaria.
Come noto, nel 2021 l’ANPdI ha impugnato davanti al Tar Lazio un provvedimento di ENAC che si temeva potesse essere interpretato come interdittivo dell’attività aviolancistica di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile.
Il Tar Lazio, con sentenze del 2022, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dell’Associazione (pronuncia solo apparentemente negativa), sul presupposto (positivo per l’Associazione) che il provvedimento impugnato in realtà non era rivolto nei confronti dell’ANPdI, bensì nei confronti dell’UIP.

Il Tar Lazio, tuttavia, non era entrato sufficientemente nel merito dell’assetto normativo, dando adito a speculazioni sulla portata delle sue pronunce. Speculazioni che, come noto, si sono puntualmente e ripetutamente verificate ai danni della nostra stessa dignità, oltre che nei confronti della nostra attività principe.
L’Associazione, intendendo quindi tutelare sino in fondo la propria storia che risale agli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, ed intendendo addivenire ad un chiarimento normativo, aveva così deciso di impugnare le sentenze del Tar Lazio dinnanzi al Consiglio di Stato, esclusivamente per l’eventualità in cui detta pronuncia potesse essere interpretata come interdittiva dell’attività aviolancistica di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile.
La decisione del Consiglio di Stato: è legittimo l’uso dei velivoli civili!
L’eventualità di una interpretazione pregiudizievole delle sentenze del Tar Lazio, è stata inequivocabilmente esclusa dal Consiglio di Stato!

Infatti, con pronunce del 6 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze del Tar (dunque confermando che il provvedimento impugnato non era rivolto nei confronti dell’ANPdI), e dopo aver recepito esattamente l’excursus normativo come illustrato ed interpretato da sempre dall’Associazione, ha letteralmente scolpito una granitica motivazione con la quale ha sentenziato che:
“l’attività paracadutistica di interesse militare svolta dall’Associazione sotto il controllo del Ministero della Difesa (che comprende, come visto, l’attività svolta con organizzazione dell’Autorità militare e l’attività svolta con organizzazione diretta dell’Associazione, come indicato nella richiamata circolare) non esclude l’impiego di velivoli civili (allegato C della circolare 1400/1229 del 1998) e l’impiego di paracadute vincolato a calotta emisferica (art. 2.7.1 del decreto n. 467– T del 1992)”.
Esattamente come sempre sostenuto dall’ANPdI.
La battaglia prosegue con rinnovata determinazione.
Ciò detto, si può asserire definitivamente che la dignità dell’ANPDI in quanto Associazione d’Arma autorizzata a svolgere lanci di interesse militare con paracadute tondo da velivolo civile esce rafforzata da questa buona battaglia nella quale ci siamo spesi senza riserve, consapevoli dell’importanza del lascito trasmessoci dai paracadutisti che la crearono, quale presidio di italianità e di amore per le Forze Armate.
Ovviamente, la strada per rimediare ai gravissimi danni che ci sono stati inferti non è conclusa, ma si ritiene che ora sussistano gli elementi per rimettere in moto una macchina bloccata da troppo tempo, previo il già confermato interessamento dell’Esercito e, per quanto fosse necessario, dell’ENAC.
L’analisi della sentenza prosegue al fine di individuare con precisione le possibili linee d’azione da intraprendere.
Folgore!