

Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARACADUTISTI D'ITALIA
Si è tenuta questa mattina, dinanzi al Consiglio di Stato, l’udienza di discussione nel merito della nota causa che l’ANPdI si è vista costretta ad instaurare per tutelare la propria dignità di Associazione d’Arma titolata da decenni a svolgere attività di aviolancio di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile.
Dall’esito della discussione è emersa la convinzione che il Collegio giudicante abbia molto chiara la situazione, e che nell’emananda sentenza farà ulteriore chiarezza su un quadro normativo che per quanto ritiene il sodalizio è già esplicito.
Non sta a noi fare previsioni su quella che sarà la decisione del Collegio, ma possiamo coltivare l’aspettativa di una sentenza che vada nella direzione della certezza del diritto, mettendo fine ad anni di indeterminatezza.
Le controparti dell’ANPdI hanno chiesto che la causa abbia un ulteriore prolungamento istruttorio, mentre l’ANPdI ha manifestato disponibilità ad una decisione senza ulteriori rinvii.
Starà al Collegio decidere in merito, con i tempi che l’opzione scelta comporterà.
Quando l’Associazione avrà conoscenza del deposito della decisione, lo renderà noto a tutti gli iscritti.
L’Associazione ha comunque la serena convinzione di aver offerto al Collegio giudicante tutta la documentazione che dimostra analiticamente come l’attività aviolancistica di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile dell’ANPdI sia stata prevista e validata sotto ogni profilo nel corso degli anni, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista giurisprudenziale.
Soprattutto, l’Associazione è convinta di avere fatto tutto il possibile per far emergere la trasparenza della propria buona fede, il proprio ottimo comportamento e l’assoluto incardinamento della propria attività principe in stringenti normative militari (Circ.1400) e del Ministero dei Trasporti (DM 467/T).
Non resta quindi che attendere la decisione.
Folgore!
Giovedì 11 luglio l’articolata vicenda relativa all’attività aviolancistica di interesse militare svolta dall’ANPdI da velivolo civile sotto il controllo e la regolamentazione del Ministero della Difesa, vivrà un ulteriore passaggio importante davanti al Consiglio di Stato, dove si terrà la discussione in ordine alla legittimità e alla esatta portata della precedente sentenza del Tar del Lazio, risalente all’estate del 2022.
E’ stata l’ANPdI stessa ad attivare il massimo organo di Giustizia Amministrativa, mossa dalla determinata volontà di tutelare la propria dignità sino in fondo, e di escludere in radice ogni speculazione in ordine alla citata pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che già si era espresso favorevolmente al sodalizio statuendo che il provvedimento di ENAC 05.03.2021 di revoca dell’autorizzazione 12.07.2019 all’utilizzo del paracadute emisferico, non riguardava l’attività aviolancistica dell’ANPdI.
L’autorizzazione a monte (e la conseguente revoca), riguardava infatti l’attività di natura sportiva delle Scuole ENAC, soggetta, fino al 2019, all’obbligo di utilizzo del paracadute planante; non riguardava, invece, l’attività di interesse militare dell’ANPdI già autorizzata ad essere effettuata con paracadute emisferico da velivolo civile sin dagli anni ’70, e da ultimo in forza del combinato disposto dell’art.2.7.1 del D.M. 467 T del 1992 e della Circ. 1400 dello SME, non abrogati.
Per quanto l’attesa di una sentenza porti con sé l’ovvia incertezza circa l’esito, l’ANPdI si presenta a questo appuntamento con il conforto di numerosi precedenti normativi, amministrativi, e giurisprudenziali, che negli anni hanno validato l’attività del sodalizio sotto ogni profilo.
Tutto analiticamente documentato.
Ad esempio:
dal 1970 in avanti, varie edizioni della Circ. 1400 dello SME hanno sempre contemplato espressamente l’uso di “velivoli civili”;
1977: lo SME ha comunicato per iscritto che “Il Signor Ministro, ha autorizzato che il personale della ANPDI consegua l’abilitazione al lancio con paracadute effettuando i previsti tre lanci da aerei civili sotto il controllo militare”;
1988: l’Ufficio giuridico dello SME in data 08.09.1988 ha espresso l’esigenza << […] di salvaguardare le attuali competenze dell’A.N.P.d’I. in materia di paracadutismo civile>>;
1988: di conseguenza, il DPR 566/1988 ha stabilito che “vengono riconosciuti validi il brevetto o l’attestato conseguito dal personale civile sotto il controllo dell’autorità militare e rilasciati dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) per specifici interessi militari” (art.21 co.4);
1992: il DM 467T del Ministero dei Trasporti ha riservato un espresso regime derogatorio in capo all’ANPdI, prevedendo che l’attività con paracadute emisferico di interesse militare sotto il controllo del Ministero della Difesa “può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con 250 m di raggio” (art.2.7.1 DM cit.); ergo, l’attività può essere effettuata da velivoli civili in quanto il Ministero dei Trasporti non può che riferirsi ad essi, e non ha competenza a fissare la quota di lancio da vettore militare;
1998: l’Avvocatura Generale dello Stato ha affermato che l’attività aviolancistica dell’A.N.P.d’I. costituisce “un terzo genere di paracadutismo”, “svolto sotto la diretta sorveglianza dell’autorità militare, con caratteristiche peculiari che, per finalità, concezione, modalità tecniche e mezzi impiegati, lo rendono assimilabile a quello militare”;
1998: il Tar di Roma, con sentenza n.1976, in un precedente contenzioso instaurato dall’AeC e conclusosi favorevolmente all’ANPdI, ha statuito che la particolare valenza dell’attività dell’sodalizio è giustificata dal fatto che “Si tratta di un riconoscimento particolare, riservato ad una categoria specifica di soggetti già in possesso di brevetti conseguiti per interessi militari, […] che trova la sua ragione nella preferenza alla preparazione di tipo militare all’attività di lancio ed alla prevalenza quantomeno sul piano storico, che le finalità militari assumono nell’espletamento delle attività aeronautiche”;
2011: ENAC, attraverso il suo Vice Direttore Generale, ha espressamente esentato le Scuole ANPdI dalla normativa sul c.d. lavoro aereo, che, ovviamente, riguarda l’attività da velivoli civili;
2013: il Tribunale di Ravenna, con sentenza n.815/2013, ha statuito che “l’interesse militare alla specifica attività è determinato proprio dalla tipologia di lancio: il Ministero della Difesa e, in special modo, l’Esercito Italiano, sono deputati al monitoraggio dei lanci con paracadute semisferico in quanto attrezzatura utilizzata militarmente in zone di interesse operativo. Il controllo militare sulle abilitazioni ai lanci con fune di vincolo è deputato alla preselezione, in tempo di pace, dei soggetti tecnicamente attrezzati per l’impiego militare in caso di esigenza bellica. Trattasi, quindi, di attività che mantiene la propria natura sportiva ricreativa e la destinazione a soggetti non precipuamente militari, ma che risulta soggetta a un controllo ulteriore, in previsione del potenziale soddisfacimento di esigenze pubblico collettive di tipo militare”;
2013: l’ENAC nel Regolamento per il Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo che recepisce il regime derogatorio del DM 467T del 1992 in capo all’ANPdI, scrive testualmente che “L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPDI) disciplinata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento. 3. L’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m”.
2015: sempre l’ENAC nell’edizione successiva del Regolamento per il Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo attualmente in vigore, afferma nuovamente che “L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPDI) disciplinata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento. 3. L’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma 1, può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con raggio 250 m”;
2017: il Tribunale di Verona (Ufficio GIP), con Ordinanza 28.9.2017, ha statuito testualmente che “l’ANPdI è l’unico ente civile …autorizzato a svolgere attività aviolancistica con paracadute a calotta emisferica”;
2021: la Relazione COMFOTER COE prodotta nell’ambito del processo amministrativo, ha affermato che: “Nel corso degli anni, l’attività dell’A.N.P.d’I. è stata svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di paracadutismo, che ha riservato un regime in deroga in virtù della sua specificità, in quanto, anche laddove effettuata con velivoli civili, in uso, per quanto è stato possibile appurare, almeno dal 1977: – si svolge secondo programmi di addestramento e procedure analoghi a quelli militari […]”.
2022: il Tar del Lazio ha affermato che la revoca di ENAC all’autorizzazione all’uso del paracadute emisferico “in nessun punto vieta l’attività di aviolancio svolta dall’Associazione ricorrente”, accertando espressamente che è “circostanza, pacifica, emergente dagli atti … che la ricorrente ANPDI svolge anche attività di aviolancio su aeromobili civili”.
2023: il Direttore Generale di ENAC ha scritto che “In tale contesto, l’ENAC non ha titolo né ad autorizzare né a vietare una attività per la quale non possiede alcuna competenza normativa, come meglio chiarito dalla magistratura amministrativa”.
Come si evince chiaramente da quanto precede, l’ANPdI ha sempre svolto l’attività aviolancistica di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile alla piena luce del sole, attenendosi alla normativa di settore, rispettando le disposizioni delle Autorità interessate, e nella piena consapevolezza di tutti gli aventi causa.
L’Associazione affronta quindi questo passaggio importante con serena determinazione e piena fiducia nella magistratura amministrativa, con la certezza di aver adempiuto ai propri doveri e di aver contribuito fattivamente, nei decenni, alla formazione di migliaia di paracadutisti da avviare alle aviotruppe, e alla promozione dei valori e delle tradizioni della specialità nella società civile.
Seguiranno ulteriori comunicazioni all’esito della decisione del Consiglio di Stato.
Per un ulteriore approfondimento della questione, si rimanda relazione pubblicata sul numero 1-2/2024 di Folgore, alle pagine da 21 a 30.
Folgore!
Puntualmente, con grande afflato e vicinanza ai Familiari la Sezione ANPd’I di Terni ricorda il Serg. Magg.inc. Marco DI SARRA deceduto nel 1994 dopo il rientro dalla missione di recupero connazionali “IPPOCAMPO” in Ruanda dove purtroppo contrasse una grave malattia. La celebrazione si terrà presso l’aviosuperfice “A. Leonardi” di Terni alle secondo il seguente programma:
Continuano le celebrazioni dell’ANPd’I per la ricorrenza del 31° anniversario della “battaglia del pastificio” svoltasi il 2 luglio 1993 in Mogadiscio nel corso dell’Operazione IBIS in Somalia. Domenica 7 luglio 2024 sarà commemorata dalla Sezione ANPd’I di Massa Carrara, unitamente all’Amministrazione Provinciale e Comunale, la MOVM alla Memoria Serg. Magg. inc. par. Stefano Paolicchi caduto appunto nella battaglia del 2 luglio 1993.
La cerimonia avrà inizio alle 10.15 presso l’omonima Piazza Stefano Paolicchi in Marina di Massa.
L’ANPd’I è impegnata su “più fronti” nelle celebrazioni a ricordo della MOVM Pasquale Baccaro e della “battaglia del pastificio”: infatti ha concesso il patrocinio assieme al Gruppo delle Medaglio d’Oro al Valor Militare a due manifestazioni di cui una si è svolta il 29 giugno in Sardegna presso il Comune di Siapiccia (OR) mentre il 2 luglio si svolgerà in Caserta presso il Santuario SS. Maria delle Grazie – Vaccheria (CE) una manifestazione alla quale parteciperà anche la MOVM Ten.Col. Gianfranco Paglia, Presidente Onorario della nostra Sezione di Caserta.
Sempre il 2 luglio si svolgerà presso la “Cappella Folgore” in Castro Marina (LE) a cura della Sezione di Lecce e del nostro fiduciario per la Cappella Folgore il par. Antonio Starace, una celebrazione in ricordo della MOVM Baccaro.
Pubblichiamo il contributo del par. Roberto Dariol, Consigliere Nazionale del 3° Gruppo Regionale, in occasione della commemorazione annuale dell’eccidio di Cima Vallona. Per il grande impegno profuso l’ANPdI è grata a tutto il 3° Gruppo Regionale ed in particolare alla Sezione di Alpago, oltre che alle consorelle associazioni ANA, ANIE ed ANC.
Oggi celebriamo la storia, ma soprattutto il valore dell’uomo chiamato all’estremo sacrificio. L’eccidio di Cima Vallona, avvenuto il 25 giugno 1967, rimane un evento doloroso nella memoria collettiva, e ancora oggi per la comunità dei paracadutisti e per (ANPd’I) l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Tra le vittime ricordiamo ancora una volta il Capitano dei Carabinieri Paracadutisti Francesco Gentile, il Sottotenente Sabotatore Paracadutista Mario Di Lecce, il Sergente Maggiore Sabotatore Paracadutista Olivo Dordi e l’Alpino Armando Piva. Questo tragico evento è stato un momento di profondo dolore e di riflessione sul prezzo del servizio e del sacrificio dell’uomo. La commemorazione annuale di questo episodio è un’occasione per onorare non solo chi ha perso la vita in quel giorno, ma tutti coloro che hanno servito il proprio paese con coraggio e dedizione. Questa cerimonia è un momento di profondo rispetto e di connessione tra le generazioni, un ponte tra il passato e il presente che riafferma i valori di lealtà e di sacrificio che sono alla base dell’identità dei paracadutisti e per noi dell’ANPd’I. Questo luogo di meditazione e di preghiera, è un simbolo tangibile del ricordo che non si estingue. Ogni anno, rinnoviamo l’appuntamento per rendere omaggio ai caduti, con l’impegno a mantenere viva la memoria di questo evento e a trasmettere alle future generazioni l’importanza del servizio e del sacrificio per la nostra amata patria, l’italia.
Viva i paracadutisti, viva l’Italia. Folgore!
Dopo aver partecipato il 20 giugno alla Festa dell’Arma delle Trasmissioni presso la Caserma Perrotti in Roma nell’ambito della quale era esposta una “colombaia mobile” del Regio Esercito Italiano mi sono posto la domanda: ma le unità paracadutiste italiane avevano dei “reparti di colombi viaggiatori”?
Facendo delle ricerche scopro ,dal libro edito dallo SME – Ufficio Storico ” Gli animali e la guerra” che…..
“L’utilizzo dei colombi quale mezzo di trasmissione alternativo a quello ricetrasmittente fu esteso, seppur in via sperimentale, alle truppe paracadutiste.
Allo scopo fu impiantata presso la Scuola Paracadutisti la 148^ Colombaia Ausiliaria per addestrare i paracadutisti all’impiego dei colombi.
Il paracadutista era dotato di un’apposita cassetta nella quale custodire il colombo durante il lancio. Pochi minuti prima dell’atterraggio il paracadutista, per restare libero in fase di atterraggio, si liberava dell’involucro il quale era dotato di un apposito paracadute che si apriva automaticamente consentendo l’atterraggio del colombo in contemporanea a quello del paracadutista.
L’impiego operativo di questa tecnica era stato previsto per l’occupazione di Malta, ma non venne attuato per la mancata realizzazione dell’impresa che, qualora fosse avvenuta, avrebbe visto le truppe paracadutiste effettuare il collegamento a mezzo colombi, già preventivamente sperimentato tra Malta e Messina.”
Gen.B.(ris) Enrico Pollini
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.